Difesa dei cittadini: perché la costituzione di parte civile non è un atto simbolico

Difesa dei cittadini: perché la costituzione di parte civile non è un atto simbolico

Agosto 22, 2025 Off Di Redazione

La costituzione di parte civile: un pilastro fondamentale nella difesa dei diritti dei cittadini

In questi giorni, il dibattito pubblico cittadino ha registrato prese di posizione controverse sul ruolo e sul significato della costituzione di parte civile da parte del Comune in un importante procedimento penale.

Alcuni commentatori hanno affermato che tale atto potesse essere compiuto fino all’apertura del dibattimento, lasciando intendere che si trattasse di una scelta simbolica, rimandabile o addirittura superflua. Una simile rappresentazione, tuttavia, non solo appare fuorviante, ma contrasta apertamente con la normativa vigente e con l’interpretazione unanime della giurisprudenza e della dottrina.

È bene chiarire, a beneficio di tutti i cittadini, che la costituzione di parte civile nel processo penale non è un gesto rituale, ma un atto giuridico concreto, disciplinato da regole stringenti.

L’articolo 79 del Codice di Procedura Penale stabilisce in modo inequivocabile che la parte civile – ovvero colui che intende far valere in sede penale un proprio diritto al risarcimento del danno – deve costituirsi entro l’udienza preliminare, e comunque prima che siano conclusi gli accertamenti sulla regolare costituzione delle parti.

Con l’entrata in vigore della riforma Cartabia, questa previsione è stata ulteriormente rafforzata, con la chiara introduzione di una decadenza perentoria in caso di ritardo. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che ogni costituzione tardiva è da considerarsi inammissibile (Cass. pen., Sez. V, 14.02.2019, n. 18295; Cass. pen., Sez. Un., 27.11.2008, n. 46088), rendendo impossibile ogni tentativo di sanatoria successiva.

Non si tratta, dunque, di una scelta discrezionale né procrastinabile. La dottrina penalistica più autorevole – da Conso e Grevi a Tonini – ha evidenziato come il termine fissato sia essenziale per garantire la parità tra le parti e assicurare un processo leale. La presenza della parte civile incide sull’equilibrio del contraddittorio, sulla definizione delle strategie difensive e, più in generale, sulla stessa architettura del processo.

In termini pratici, ciò significa che un Comune, un ente o un singolo cittadino che intenda costituirsi parte civile in un procedimento che passa per l’udienza preliminare deve farlo esclusivamente in quella fase. Oltre quel momento, la possibilità è preclusa.

Alla luce di questo quadro normativo, è evidente che – senza la caduta dell’Amministrazione comunale e la conseguente nomina del Commissario prefettizio – il Comune non avrebbe compiuto in tempo la costituzione di parte civile. Una mancanza che avrebbe rappresentato non solo una grave occasione persa, ma anche un vulnus alla tutela degli interessi collettivi. In altre parole, i cittadini sarebbero rimasti privi di un presidio fondamentale di difesa all’interno di un processo che li riguarda direttamente.

È quindi fuori luogo ogni polemica contro il Commissario, che ha agito nel pieno rispetto della legge e nell’interesse dell’intera comunità. La sua decisione non ha nulla di simbolico: è stata un’azione puntuale, doverosa, fondata su precise regole di procedura.

Come ricordato da un noto avvocato locale, il diritto processuale non è materia negoziabile né interpretabile secondo convenienze politiche o personali: è un sistema di regole certe, il cui rispetto garantisce legalità, trasparenza e giustizia. E proprio in questi frangenti si misura la credibilità delle istituzioni.

Difendere i cittadini significa anche – e soprattutto – agire tempestivamente per rappresentarli nelle sedi in cui si decidono le responsabilità e si tutelano i diritti. La costituzione di parte civile è uno di quei momenti chiave. Farla passare per un gesto simbolico significa travisare la funzione stessa del processo penale e, soprattutto, perdere di vista l’interesse della collettività.